Art. 3.

      1. Il programma degli interventi di cui all'articolo 2 è basato su un'analisi macroeconomica della realtà produttiva e del mercato nazionale e internazionale, nonché sulle politiche industriali del settore e su ipotesi di riformulazione delle stesse. Esso deve contenere le linee guida delle metodologie pratiche per la riconversione industriale dal settore militare a quello civile, con particolare riferimento al riaddestramento e alla riorganizzazione del personale manageriale, tecnico, amministrativo e di produzione, alla trasformazione degli impianti, alle questioni normative e contrattuali, alle implicazioni verso

 

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gli altri settori produttivi collegati, nonché verso le comunità e le aree interessate.
      2. Al programma deve essere allegato un censimento analitico delle aziende che producono beni e servizi destinati ad uso militare, con l'indicazione del controllo proprietario, del fatturato e dei principali indicatori economici, del numero dei dipendenti e della loro qualificazione personale, dei materiali in linea di produzione, di quelli prodotti in passato nonché delle attività di ricerca e di sviluppo in corso. Tale censimento deve essere aggiornato annualmente.
      3. Nel programma deve essere espressamente prevista anche la corrispettiva riduzione della previsione di spese militari da parte del Ministero della difesa, che è tenuto a inserirla nel proprio bilancio annuale, al fine di evitare che una riconversione dell'industria bellica nazionale produca un aumento delle commesse all'estero per armamenti da parte dello Stato.
      4. Il programma deve essere trasmesso alle agenzie regionali di cui all'articolo 4, nonché alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.